I fondi di diritto italiano (Sgr) sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 12,5%, calcolata sulla differenza tra valore iniziale e valore finale degli investimenti effettuati nel corso dell'anno. La tassazione colpisce l'incremento del patrimonio netto, cioè la sommatoria di tutte le variazioni positive e negative realizzate dal fondo durante l'anno e per questo definita "tassazione per competenza". Se, al contrario, il risultato dovesse risultare negativo, le minusvalenze possono essere portate in deduzione da risultati positivi.
La tassazione è imputata giornalmente direttamente sulla quota del fondo, che risulta quindi già al netto del prelievo fiscale maturato fino a quel giorno. Il sottoscrittore è quindi esentato dalla dichiarazione ai fini fiscali di eventuali guadagni ottenuti, perché l'imposta è stata già pagata in via sostitutiva dalla società di gestione.
I proventi delle Sicav estere armonizzate sono tassati nella misura del 12,5% all'atto della effettiva realizzazione "per cassa", vale a dire quando vengono liquidate le quote o quando il fondo distribuisce i proventi.
La base imponibile è costituita dall'incremento del valore delle quote nel periodo tra l'acquisto e la vendita. Se le quote sono espresse in valuta estera, l'aliquota del 12,5% viene applicata anche sull'eventuale plusvalenza sul cambio (vedi esempio Disinvestimento di un fondo).
Come per i fondi italiani, anche per i fondi esteri (per i clienti in regime fiscale amministrato) l'imposta è applicata in via sostitutiva dalla banca corrispondente del fondo e pertanto i proventi non devono essere inseriti dal sottoscrittore nella dichiarazione dei redditi.
Per le Sicav estere armonizzate, le minusvalenze sono fiscalmente considerate «redditi diversi» e dunque sono compensabili con eventuali plusvalenze da redditi della stessa specie (ad esempio: da plusvalenze derivanti da azioni e obbligazioni).
Le plusvalenze, invece, sono fiscalmente considerate «redditi di capitale» e pertanto non compensabili. Da ciò deriva che, per quanto riguarda i fondi armonizzati, le minusvalenze realizzate sono sempre compensabili con plusvalenze aventi sempre la stessa natura di «redditi diversi», mentre le plusvalenze realizzate non sono mai compensabili e formano oggetto di autonoma tassazione con ritenuta al 12,50%.